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Art. 60 Durata del lavoro e dell’allattamento in caso di gravidanza e di maternità
(art. 35 e 35a LL) 1 Le donne incinte e le madri allattanti non possono assolutamente essere occupate oltre la durata ordinaria concordata del lavoro giornaliero; questa durata non supera in alcun modo le nove ore. 2 Alle madri allattanti devono essere concessi i tempi necessari all’allattamento o al tiraggio del latte. Di questi, durante il primo anno di vita del bambino vengono computati come tempo di lavoro retribuito:
29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° giu. 2014 (RU 2014 999). |