|
Art. 73 Elenchi e altri atti
(art. 46 LL) 1 Gli elenchi e gli atti devono contenere i dati necessari all’esecuzione della legge, in particolare:
2 Gli elenchi e gli altri atti devono essere conservati per almeno cinque anni dopo la scadenza della loro validità. 3 Gli organi d’esecuzione e di vigilanza possono consultare elenchi e atti supplementari, sempreché sia necessario per l’adempimento dei loro compiti. Se necessario ai fini dell’inchiesta, l’autorità competente può disporne. Al termine dell’inchiesta, essi vanno restituiti al datore di lavoro. |