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Art. 73a Rinuncia alla registrazione della durata del lavoro 39
(art. 46 LL) 1 Le parti sociali possono prevedere, in un contratto collettivo di lavoro, che gli elenchi e gli atti non contengano i dati di cui all’articolo 73 capoverso 1 lettere c–e nonché h se i lavoratori interessati:
2 L’importo di cui al capoverso 1 lettera b è adeguato all’evoluzione dell’importo massimo del guadagno assicurato secondo la LAINF. 3 La convenzione di cui al capoverso 1 lettera c può essere revocata ogni anno dal lavoratore o dal datore di lavoro. 4 Il contratto collettivo di lavoro deve essere sottoscritto dalla maggioranza delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori, in particolare del settore o dell’azienda, e prevedere quanto segue:
5 Il datore di lavoro tiene a disposizione delle autorità d’esecuzione e di vigilanza il contratto collettivo di lavoro, le convenzioni di rinuncia individuali e un elenco dei lavoratori che hanno rinunciato alla registrazione della durata del lavoro e nel quale è riportato anche il loro reddito annuo lordo. 39 Introdotto dal n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 20154809). |