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Art. 81
(art. 43 LL) 1 La Commissione federale del lavoro è composta di 19 membri. Vi sono rappresentati:
2 La presidenza è assunta dal direttore della Direzione del lavoro della SECO o dal suo supplente. 3 I membri sono eletti per la corrispondente durata del periodo amministrativo applicabile alle autorità federali. 4 Per l’esame di determinati problemi, la Commissione può costituire sottocommissioni e ricorrere a periti. 5 Il regolamento interno è emanato dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, d’intesa con la Commissione. 46 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 lug. 2011, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3381). |