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Art. 82 Obbligo del segreto
(art. 44 LL) 1 L’obbligo del segreto giusta l’articolo 44 della legge riguarda anche le autorità di vigilanza e di esecuzione della legge, i membri della Commissione federale del lavoro, i periti e gli ispettori specializzati ai quali si ricorre. 2 Se si ricorre a periti e a ispettori specializzati, questi vanno resi attenti per scritto al loro obbligo di segreto nei confronti di terzi. |