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Art. 88 Registrazione, modifica e archiviazione dei dati
(art. 44b LL) 1 I dati sono gestiti centralmente dalla SECO per la Confederazione; per il Cantone la gestione spetta all’autorità cantonale competente. 2 I dati concernenti persone devono essere distrutti cinque anni dopo la scadenza della loro validità, sempreché non debbano essere consegnati all’Archivio federale. Tale scadenza non vale per i dati resi anonimi, elaborati per scopi di pianificazione, ricerca o statistica. |