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Art. 42 Rilascio del permesso
(art. 49 LL) 1 Il permesso concernente la durata del lavoro indica:
2 La validità del permesso concernente la durata del lavoro deve essere limitata temporalmente secondo il suo scopo. 3 Per permessi temporanei concernenti la durata del lavoro, che disciplinano fattispecie che coinvolgono più Cantoni, è competente il Cantone nel quale l’azienda ha la propria la sede. 4 Il permesso può essere subordinato soltanto ai presupposti previsti nella legge o in un’ordinanza. Esso non deve contenere alcun onere che non sia previsto nella legge o in un’ordinanza. 5 La SECO notifica i suoi permessi ai Cantoni dove sono ubicate le aziende; i Cantoni procedono allo stesso modo in caso di permessi che disciplinano fattispecie che coinvolgono più Cantoni. 24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 set. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 20204135). |
