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Art. 7 Istituti e enti di diritto pubblico
(art. 2 cpv. 2 e 71 lett. b LL) 1 Le disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo non si applicano agli istituti di diritto pubblico senza personalità giuridica e agli enti di diritto pubblico, purché la maggior parte dei lavoratori da essi impiegata sia vincolata da un rapporto di lavoro di diritto pubblico. 2 I lavoratori vincolati da un rapporto di lavoro di diritto privato a un’azienda di cui al capoverso 1 soggiacciono alle disposizioni della legge anche in materia di durata del lavoro e del riposo, sempreché lo statuto sulla funzione pubblica non preveda disposizioni più favorevoli. 3 Sono fatti salvi gli articoli 4 e 4a.8 8 Introdotto dal n. I dell’O del 7 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 20042411). |