Art. 41 Domanda 25
(art. 49 LL) 1 La domanda per un permesso concernente la durata del lavoro deve essere presentata: - a.
- per il lavoro notturno o domenicale temporaneo: all’autorità cantonale, non appena la pianificazione dei lavori è nota, ma al più tardi una settimana prima della data prevista di inizio del lavoro; è fatto salvo l’articolo 49 capoverso 2 della legge;
- b.
- per il lavoro notturno o domenicale regolare o periodico: alla SECO, al più tardi otto settimane prima della data prevista di inizio del lavoro.
2 La domanda deve essere presentata per scritto ed essere sufficientemente motivata. Deve contenere le indicazioni seguenti: - a.
- la designazione dell’azienda o delle parti di azienda cui si riferisce;
- b
- il numero dei lavoratori adulti interessati e, in caso di domanda per un permesso concernente i giovani, il numero dei lavoratori che non hanno ancora compiuto 18 anni;
- c.
- l’orario previsto, compresa la durata del riposo e le pause, e la rotazione delle squadre o eventuali deroghe; nel caso di lavoro notturno, di lavoro a tre o più squadre e di lavoro continuo, la domanda può rinviare a rappresentazioni grafiche degli orari e dei turni;
- d.
- la durata richiesta del permesso;
- e.
- la conferma del consenso del lavoratore;
- f.
- la conferma che è stata o sarà effettuata una visita medica relativa all’idoneità del lavoratore, sempreché tale visita sia prevista dalla legge o da un’ordinanza;
- g.
- la prova dell’urgente bisogno o dell’indispensabilità e, in caso di domanda per un permesso concernente i giovani, anche la prova dell’osservanza delle condizioni di cui agli articoli 12 capoverso 1 e 13 capoverso 1 dell’ordinanza del 28 settembre 200726 sulla protezione dei giovani lavoratori;
- h.
- l’assenso di terzi, sempreché sia previsto dalla legge o da un’ordinanza.
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