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Art. 32 Deroghe all’obbligo di accordare un tempo di riposo supplementare
(art. 17b cpv. 3 e 4, art. 26 LL) 1 Il datore di lavoro non è tenuto ad accordare tempo di riposo supplementare giusta l’articolo 17b capoverso 3 lettere a e b della legge se, in base al sistema di orario di lavoro dell’azienda, la durata della settimana lavorativa per un lavoratore a tempo pieno non supera:
2 Un sistema di orario di lavoro è considerato proprio dell’azienda se è applicato integralmente in tutta l’azienda o in una parte dell’azienda chiaramente delimitata. 3 Sono considerati equivalenti altri tempi di riposo compensativi nell’ambito di contratti collettivi di lavoro o di disposizioni di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 17b capoverso 3 lettera c della legge, se il rispettivo contratto collettivo di lavoro o l’atto di diritto pubblico applicabile prevede regole compensative:
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