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Art. 40 Criteri distintivi per la competenza in materia di permessi 24
(art. 17, 19 e 24 LL) 1 Il lavoro notturno o domenicale è considerato temporaneo ai sensi degli articoli 17 e 19 della legge quando riguarda impieghi di durata limitata che non superano nel singolo caso sei mesi. Se un impiego si protrae inaspettatamente oltre i sei mesi e il ritardo non è imputabile all’azienda, l’autorità cantonale può prolungare il permesso di tre mesi al massimo. 2 Il lavoro notturno o domenicale è considerato regolare o periodico quando:
24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 100). |