|
Art. 4a Istituti ospedalieri e cliniche pubblici 6
1 La legge è applicabile agli istituti ospedalieri e alle cliniche pubblici nell’ambito dei rapporti di lavoro che li legano ai medici assistenti. 2 Per istituti ospedalieri e cliniche pubblici si intendono gli istituti ospedalieri e le cliniche dei Cantoni e dei Comuni che fanno parte di un’amministrazione pubblica o sono organizzati come istituti di diritto pubblico senza personalità giuridica o come enti di diritto pubblico. 3 Sono considerati medici assistenti i medici che, dopo l’esame federale in medicina umana, dentaria o veterinaria, seguono un perfezionamento al fine di:
6 Introdotto dal n. I dell’O del 7 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 20042411). |