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Art. 64 Esenzione dal lavoro e trasferimento
(art. 35 e 35a LL) 1 Le donne incinte e le madri allattanti sono esentate, su loro domanda, da lavori che sono gravosi per loro. 2 Le donne che, conformemente al certificato medico, nei primi mesi dopo il parto non hanno ripreso appieno la propria capacità lavorativa, non possono essere impiegate in lavori che superano detta capacità. 3 Il datore di lavoro deve trasferire una donna incinta o una madre allattante a un posto di lavoro equivalente e che non presenta pericoli per lei, se:
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