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Art. 68 Pubblicazione del regolamento aziendale
(art. 39 LL) 1 Il regolamento aziendale va affisso nell’azienda in luogo ben visibile o distribuito ai lavoratori. 2 Esso va inviato all’autorità cantonale.41 41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 20021347). |