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Art. 84 Comunicazione in caso di dati personali non degni di particolare protezione
(art. 44a LL) 1 La comunicazione generale di dati personali non degni di particolare protezione è rivolta alle autorità di esecuzione e di vigilanza della legge e della legge sull’assicurazione contro gli infortuni. 2 Nel singolo caso e su richiesta motivata è possibile comunicare anche a terzi dati personali non degni di particolare protezione, qualora si possa far valere un interesse pubblico o un interesse privato superiore. |