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Art. 94
1 La presente ordinanza, fatto salvo il capoverso 2, entra in vigore il 1° agosto 2000. 2 Le disposizioni del capitolo ottavo sulla protezione dei dati e la gestione dei dati (art. 83–91) entrano in vigore contemporaneamente alla legge federale del 24 marzo 2000 concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali65. 65 RU 2000 1891. Questa L è entrata in vigore il 1° set. 2000. |