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Art. 15 Istituti ospedalieri e cliniche
1 Agli istituti ospedalieri e alle cliniche e ai lavoratori in essi occupati si applicano l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 5, 7 capoverso 2, 8 capoverso 2, 8a, 9, 10 capoverso 2 e 12 capoverso 2.12 2 Gli istituti ospedalieri e le cliniche sono aziende dirette da un medico per malati, puerpere e lattanti, infortunati e convalescenti. 12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6549). |