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Art. 2 Piccole aziende artigianali
1 Sono considerate piccole aziende artigianali (art. 27 cpv. 1bis della legge) le aziende nelle quali, oltre al datore di lavoro, sono occupate non più di quattro persone indipendentemente dal loro grado d’occupazione. 2 Vi è necessità (art. 27 cpv. 1bis della legge) se:
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