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Art. 47 Personale a terra della navigazione aerea
1 Al personale a terra della navigazione aerea si applicano l’articolo 4, per tutta la notte, tutta la domenica e per il lavoro continuo, nonché gli articoli 5, 10 capoverso 3, 12 capoverso 1bis e 13.54 2 Gli articoli 5 e 10 capoverso 3 si applicano soltanto per evitare o eliminare perturbazioni nei servizi di volo. 3 Per personale a terra della navigazione aerea si intendono i lavoratori che forniscono prestazioni volte a garantire il buon funzionamento dei servizi di volo. 54 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2119). |