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Art. 48 Aziende di costruzione e di manutenzione di impianti ferroviari 55
Alle aziende di costruzione e di manutenzione di impianti ferroviari e ai lavoratori in esse occupati nei lavori di manutenzione e di rinnovamento di impianti ferroviari si applica l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché l’articolo 12 capoverso 1, sempreché il lavoro notturno e domenicale, segnatamente agli impianti delle linee ferroviarie e di approvvigionamento in energia elettrica nonché ai dispositivi per il comando e la sicurezza della circolazione ferroviaria, sia necessario per garantire il buon funzionamento dei servizi ferroviari. 55 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6009). |