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Art. 51 Aziende di pulizia
1 Ai lavoratori delle aziende di pulizia che sono impiegati esclusivamente o prevalentemente in un’azienda assoggettata alla presente ordinanza si applicano le vigenti disposizioni speciali concernenti la categoria interessata, purché:
2 Sono considerate aziende di pulizia le aziende che svolgono lavori di pulizia e di sgombero. |