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Art. 8a Servizio di picchetto 5
1 Nell’ambito di un servizio di picchetto, il tempo che trascorre dalla convocazione del lavoratore al suo arrivo sul luogo di lavoro (tempo d’intervento) deve durare in linea di massima almeno 30 minuti. 2 Se, per motivi impellenti, questo lasso di tempo è inferiore a 30 minuti, il lavoratore ha diritto a una compensazione di tempo equivalente al 10 per cento del periodo inattivo del servizio di picchetto. Per periodo inattivo si intende il tempo dedicato a un servizio di picchetto al di fuori degli interventi e del tempo necessario per recarsi sul luogo di lavoro e ritornare. La durata effettiva dell’intervento e la durata del tragitto sono interamente considerati tempo di lavoro e si aggiungono alla compensazione. 3 Se, a causa del tempo d’intervento ridotto, il servizio di picchetto dev’essere effettuato nell’azienda, tutto il tempo di servizio è considerato tempo di lavoro. 4 Nei casi di cui ai capoversi 2 e 3 il lavoratore può essere di picchetto per al massimo sette giorni nello spazio di quattro settimane. 5 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6549). |