Art. 8b Pianificazione e ripartizione del picchetto 6
1 Il singolo lavoratore può essere di picchetto o effettuare interventi di picchetto per al massimo sette giorni nello spazio di quattro settimane. Non è obbligatorio accordare il periodo di due settimane esente da servizi di picchetto di cui all’articolo 14 capoverso 2 dell’ordinanza 1 del 10 maggio 20007 concernente la legge sul lavoro. 2 I lavoratori possono essere di picchetto o effettuare interventi di picchetto per al massimo dieci giorni nello spazio di quattro settimane, purché:
3 Nelle notti di picchetto il riposo giornaliero può essere ridotto a nove ore, a condizione che nella media di due settimane sia di 12 ore. 6 Introdotto dal n. I dell’O del 1° dic. 2017, in vigore dal 15 gen. 2018 (RU 201813). |