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Art. 34 Banche, commercio di valori mobiliari, infrastrutture del mercato finanziario e loro società fondate in comune 45
Ai lavoratori occupati nelle banche, nel commercio di valori mobiliari, nelle infrastrutture del mercato finanziario e nelle loro società fondate in comune si applica l’articolo 4 per tutta la notte e per i giorni festivi legali che cadono in un giorno lavorativo, sempreché il lavoro notturno e festivo siano necessari per garantire senza interruzione il funzionamento dei sistemi del traffico dei pagamenti, del commercio di valori mobiliari e degli svolgimenti delle transazioni internazionali. 45 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. 1 all’O del 25 nov. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413). |