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Art. 7 Prolungamento della settimana lavorativa 3
1 I singoli lavoratori possono essere occupati sino a 11 giorni consecutivi se:
2 I singoli lavoratori possono essere occupati sette giorni consecutivi se:
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6549). |