Art. 52 Aziende per la trasformazione di prodotti agricoli 63
1 Alle aziende per la trasformazione di prodotti agricoli e ai lavoratori in esse occupati si applicano l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 5, 8 capoverso 1, 9, 10 capoverso 1, 11, 12 capoverso 2bis, 13 e 14 capoverso 2, purché una trasformazione immediata sia necessaria per evitare un notevole deterioramento della qualità dei prodotti. 2 Sono considerate aziende per la trasformazione di prodotti agricoli le aziende che preparano, immagazzinano, trasformano, tengono in conto deposito o distribuiscono prodotti vegetali come frutta, verdura, patate, funghi commestibili o fiori recisi. 63 Nuovo testo giusta il n I dell’O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° set. 2016 (RU 2016 2949). |