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Art. 19a Laboratori medici 16
Ai laboratori medici e ai lavoratori in essi occupati si applicano l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 5, 8 capoverso 2, 9, 10 capoverso 2 lettera a e 12 capoverso 2. 16 Introdotto dal n. I dell’O del 18 mag. 2004 (RU 20043045). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6549). |
