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Art. 22 Giardini e parchi zoologici nonché rifugi per animali 19
Ai giardini e parchi zoologici, ai rifugi per animali e ai lavoratori in essi occupati per sorvegliare e curare gli animali, nonché per la manutenzione degli impianti e il servizio alla cassa, si applicano l’articolo 4 capoverso 1 per tutta la notte per le attività di sorveglianza e il capoverso 2 per tutta la domenica, nonché gli articoli 8 capoverso 1 e 12 capoverso 2. 19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 mag. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 20043045). |