|
|
|
Art. 23 Alberghi, ristoranti e caffè
1 Agli alberghi, ristoranti e caffè e ai lavoratori in essi occupati per il servizio alla clientela si applicano l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 7 capoverso 2, 8 capoverso 1, 11, 12 capoverso 3, 13 e 14 capoversi 2 e 3.20 2 Ai lavoratori con responsabilità di educazione o di assistenza ai sensi dell’articolo 36 della legge è applicabile l’articolo 12 capoverso 2 invece dell’articolo 12 capoverso 3. 3 Sono considerati alberghi, ristoranti e caffè le aziende che alloggiano persone a pagamento o che servono pasti o bevande sul posto. Le aziende che consegnano pasti pronti al consumo sono equiparate ad alberghi, ristoranti e caffè.21 20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 941). 21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 20052525). |
