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Art. 24 Case da gioco
1 Alle case da gioco e ai lavoratori in esse occupati si applicano l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 12 capoverso 2, 13 e 14 capoversi 2 e 3.22 2 Sono considerate case da gioco le aziende titolari di una concessione d’esercizio in conformità alla legge federale del 18 dicembre 199823 sulle case da gioco. 22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 mag. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 20043045). 23 [RU 2000677; 20062197all. n. 133, 5599n. I 15. RU 20185103all. n. I 2]. Vedi ora la LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro (RS 935.51). |