|
Art. 25 Aziende delle regioni turistiche e centri commerciali rispondenti ai bisogni del turismo internazionale 24
1 Alle aziende delle regioni turistiche, rispondenti ai bisogni specifici dei turisti, e alle persone in esse occupate per il servizio alla clientela si applicano durante la stagione l’articolo 4 capoverso 2 per tutta la domenica, nonché gli articoli 8 capoverso 1, 12 capoverso 1 e 14 capoverso 1.25 2 Sono considerate aziende delle regioni turistiche le aziende situate in località che offrono cure, sport, escursioni e soggiorni di riposo per le quali il turismo svolge un ruolo essenziale e soggiace a forti fluttuazioni stagionali.26 3 Ai centri commerciali rispondenti ai bisogni del turismo internazionale si applicano durante tutto l’anno l’articolo 4 capoverso 2 per tutta la domenica e l’articolo 12 capoverso 1.27 4 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) stabilisce, su richiesta dei Cantoni, i centri commerciali secondo il capoverso 3. A tal riguardo devono essere adempiute le seguenti condizioni:
24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 feb. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 669). 25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 mag. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 20043045). 26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 feb. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 669). 27 Introdotto dal n. I dell’O del 18 feb. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 669). 28 Introdotto dal n. I dell’O del 18 feb. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 669). |