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Art. 31 Aziende di radiodiffusione e di televisione
1 Alle aziende di radiodiffusione e di televisione e alle persone in esse occupate per preparare, produrre, registrare e diffondere le trasmissioni si applicano l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 5, 6, 7 capoverso 1, 8 capoverso 1, 9, 10 capoverso 3, 11, 12 capoverso 1 e 13.42 2 Gli articoli 6, 7 capoverso 1 e 8 capoverso 1 sono applicabili soltanto ai lavoratori occupati in produzioni di lunga durata senza interruzione.43 3 Ai lavoratori impiegati per la preparazione, la produzione, la registrazione e la diffusione di manifestazioni sportive è applicabile l’articolo 12 capoverso 2 invece dell’articolo 12 capoverso 1. 4 Sono considerate aziende di radiodiffusione e di televisione le aziende che preparano, producono, registrano e diffondono trasmissioni radiofoniche o televisive. 42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6549). 43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6549). |