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Art. 32 Aziende di telecomunicazione
1 Alle aziende di telecomunicazione e alle persone in esse occupate si applica l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, sempreché il lavoro notturno e domenicale siano necessari per il funzionamento dei servizi di telecomunicazione offerti. 2 Sono considerate aziende di telecomunicazione le aziende che gestiscono impianti atti a fornire servizi di telecomunicazione.44 44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 941). |