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Art. 32b Aziende delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 46
1 Nelle aziende delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e per i lavoratori adulti in esse occupati in attività relative a un progetto o soggette a scadenza legate a tali tecnologie la durata del lavoro diurno e serale del singolo lavoratore può essere estesa fino a un massimo di 17 ore, incluse le pause e lo straordinario:
2 Il riposo giornaliero dei lavoratori di cui al capoverso 1:
3 Sono considerate aziende delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione le aziende che forniscono a terzi prodotti o servizi legati a tali tecnologie, come lo sviluppo, la modifica, la verifica e la manutenzione di software, la pianificazione e la progettazione di sistemi informatici che integrano tecnologie hardware, software e della comunicazione, nonché la gestione e l’utilizzo sul posto di tali sistemi informatici o di altre strutture di elaborazione dei dati per un cliente. 46 Introdotto dal n. I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 260). |