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Art. 33 Centrali telefoniche
1 Alle centrali telefoniche e ai lavoratori in esse occupati si applica l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica nonché per il lavoro continuo. 2 Il capoverso 1 non è applicabile ai lavoratori che, al di fuori della prestazione di servizi esclusivamente telefonici, forniscono servizi commerciali come il telemarketing e la vendita di merci e prestazioni. 3 Sono considerate centrali telefoniche le aziende che forniscono telefonicamente informazioni, ricevono e trasmettono chiamate e ordini mediante una centrale. |