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Art. 35 Teatri permanenti 52
1 Ai teatri permanenti e alle persone in essi impiegate per la creazione artistica di spettacoli si applicano l’articolo 4 per la notte fino alle 01.00 e per tutta la domenica, nonché gli articoli 11, 12 capoversi 1 o 2, 13, 14 capoverso 2 e, per la preparazione delle prime, l’articolo 7 capoverso 1. 2 Alle persone impiegate per le attività necessarie agli spettacoli nonché per il servizio e l’assistenza agli spettatori si applicano l’articolo 4 per la notte fino alle 01.00 e per tutta la domenica, nonché gli articoli 10 capoverso 3, 12 capoversi 1 o 2, 13, 14 capoverso 2 e, per la preparazione delle prime, l’articolo 7 capoverso 1. 3 Alle persone impiegate per la creazione tecnico-artistica di spettacoli si applicano l’articolo 4 per la notte fino alle 01.00 e per tutta la domenica, nonché gli articoli 5, 9, 12 capoversi 1 o 2, 13, 14 capoverso 2 e, per la preparazione delle prime, l’articolo 7 capoverso 1. Il riposo giornaliero non può essere ridotto prima o dopo un prolungamento del lavoro diurno e serale di cui all’articolo 5. 4 Alle persone di cui ai capoversi 1, 2 e 3 impiegate in tournée o in rappresentazioni fuori sede si applica l’articolo 4 capoverso 1 per la notte fino alle 03.00. 5 Sono considerate teatri permanenti le aziende che organizzano spettacoli di teatro, d’opera, d’operetta, di balletto e commedie musicali. 52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6549). |
