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Art. 40 Impianti sportivi e per il tempo libero
1 Ai lavoratori occupati nella manutenzione di impianti sportivi e per il tempo libero e nel servizio, nell’assistenza e nell’istruzione della clientela si applicano l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 8 capoverso 1, 10 capoverso 3, 12 capoverso 2 e 14 capoverso 1.54 2 Gli articoli 4 capoverso 1 e 10 capoverso 3 sono applicabili soltanto qualora il lavoro notturno sia necessario per la manutenzione degli impianti. 54 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 mag. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 20043045). |
