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Art. 45 Personale di sorveglianza e di guardia 59
Ai lavoratori incaricati di compiti di sorveglianza e di guardia si applicano l’articolo 4 per tutta la notte, tutta la domenica e per il lavoro continuo, nonché gli articoli 6, 8 capoverso 1, 9, 10 capoversi 4 e 5, 12 capoverso 2 e 13. 59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 mag. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 20043045). |