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Art. 48 Aziende di costruzione e di manutenzione di impianti di trasporto pubblico 61
1 Alle aziende di costruzione e di manutenzione che operano per conto di un’azienda assoggettata alla legge dell’8 ottobre 197162 sulla durata del lavoro e ai lavoratori in esse occupati che lavorano sui binari o nelle loro immediate vicinanze, agli impianti di approvvigionamento in energia elettrica, nonché ai dispositivi per il comando e la sicurezza del traffico, si applicano l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché l’articolo 12 capoverso 1, purché il lavoro notturno e domenicale sia necessario per garantire il buon funzionamento dei servizi di trasporto. 2 I lavori secondo il capoverso 1 devono implicare la chiusura parziale o totale di un impianto di trasporto esistente ed essere direttamente collegati a tale impianto. 61 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 101). |