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Art. 48a Aziende di costruzione e di manutenzione che effettuano lavori su strade nazionali 63
1 Alle aziende di costruzione e di manutenzione e ai lavoratori occupati in tali aziende nei lavori di esercizio, di manutenzione, di sistemazione e di rinnovo in diretta relazione con lavori a gallerie e ponti di strade nazionali secondo gli articoli 2–4 della legge federale dell’8 marzo 196064 sulle strade nazionali si applica l’articolo 4 capoverso 1 per tutta la notte, sempreché il lavoro notturno sia necessario per motivi di sicurezza tecnica, in particolare se occorre chiudere al traffico una corsia. 2 L’azienda deve pubblicare nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, almeno 14 giorni prima dell’inizio dei lavori, i cantieri in cui sono impiegati lavoratori durante la notte secondo il capoverso 1. La pubblicazione deve indicare il nome dell’azienda, il luogo d’impiego, il numero di lavoratori interessati e la durata del lavoro notturno previsto. 63 Introdotto dal n. I dell’O del 1° set. 2021, in vigore dal 1° nov. 2021 (RU 2021 543). |