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Art. 5 Prolungamento della durata del lavoro giornaliero per il lavoro diurno e il lavoro serale
La durata del lavoro diurno e serale del singolo lavoratore può essere estesa fino a un massimo di 17 ore, incluse le pause e lo straordinario, purché sia garantito, nella media di una settimana civile, un riposo giornaliero di almeno 12 ore consecutive. Il riposo giornaliero fra due periodi d’impiego è di almeno otto ore consecutive. |