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Ordinanza 2
concernente la legge sul lavoro
(OLL 2)

del 10 maggio 2000 (Stato 1° luglio 2023)

Art. 5 Prolungamento della durata del lavoro giornaliero per il lavoro diurno e il lavoro serale

La du­ra­ta del la­vo­ro diur­no e se­ra­le del sin­go­lo la­vo­ra­to­re può es­se­re este­sa fi­no a un mas­si­mo di 17 ore, in­clu­se le pau­se e lo straor­di­na­rio, pur­ché sia ga­ran­ti­to, nel­la me­dia di una set­ti­ma­na ci­vi­le, un ri­po­so gior­na­lie­ro di al­me­no 12 ore con­se­cu­ti­ve. Il ri­po­so gior­na­lie­ro fra due pe­rio­di d’im­pie­go è di al­me­no ot­to ore con­se­cu­ti­ve.