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Art. 27a Aziende di trasformazione della carne 39
1 Alle aziende di trasformazione della carne e ai lavoratori in esse occupati per la trasformazione della carne, il suo imballaggio, il suo immagazzinamento, la preparazione delle ordinazioni e la sua spedizione, nonché per la pulizia connessa a tali attività, si applicano l’articolo 4 per la notte a partire dalle 02.00 e per la domenica a partire dalle 17.00, nonché gli articoli 12 capoverso 1 e 13. 2 Ai lavoratori occupati per la preparazione di carne fresca e di pasti di catering si applica l’articolo 4 capoverso 2 per due domeniche in dicembre, purché una trasformazione immediata sia necessaria per evitare un deterioramento della qualità dei prodotti. 3 Per aziende di trasformazione della carne si intendono le aziende che si occupano principalmente di produzione, trasformazione, valorizzazione della carne e della preparazione di prodotti a base di carne. 39 Introdotto dal n. I dell’O del 18 mag. 2004 (RU 20043045). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 101). |