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Art. 30a Fornitori di servizi postali 41
1 Ai fornitori di servizi postali e ai lavoratori in essi occupati per il trattamento degli invii postali si applicano l’articolo 4 per tutta la notte e per tutta la domenica nonché l’articolo 13. Ciò vale unicamente se in media nel corso dell’anno civile gli invii postali corrispondenti a un’offerta del servizio universale ai sensi dell’articolo 29 dell’ordinanza del 29 agosto 201242 sulle poste rappresentano la parte principale degli invii trattati di notte e la domenica. 2 Il capoverso 1 non è applicabile ai lavoratori impiegati agli sportelli o che forniscono informazioni alla clientela. 3 Per fornitori di servizi postali si intendono le aziende che propongono ai clienti a titolo professionale l’accettazione, la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione di invii postali e che si assumono la responsabilità nei confronti dei clienti senza tuttavia dover fornire personalmente la totalità di questi servizi 41 Introdotto dal n. I dell’O del 6 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 977). |