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Art. 41 Impianti di risalita
1 Agli impianti di risalita e ai lavoratori in essi occupati per l’esercizio e la manutenzione si applicano l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 8 capoverso 1, 12 capoverso 2, 13 e 14 capoverso 1.57 2 L’articolo 4 capoverso 1 è applicabile soltanto qualora il lavoro notturno sia necessario per la manutenzione degli impianti. 3 Sono considerate impianti di risalita le aziende che non sono titolari di una concessione federale e che gestiscono impianti per il trasporto di persone. 57 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 mag. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 20043045). |