Ordinanza 3
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Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza stabilisce i provvedimenti di tutela della salute3 che ogni azienda soggetta alla legge deve adottare. 2 Non sono provvedimenti di tutela della salute ai sensi della presente ordinanza le misure per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali giusta l’articolo 82 della legge federale del 20 marzo 19814 sull’assicurazione contro gli infortuni. 3 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1079). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. |