Ordinanza 3
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Art. 10 Obblighi dei lavoratori
1 Il lavoratore è tenuto a osservare le istruzioni del datore di lavoro in materia di tutela della salute e a tener conto delle regole generalmente riconosciute. Deve segnatamente utilizzare l’equipaggiamento personale di protezione e non deve compromettere l’efficacia delle attrezzature di protezione. 2 Il lavoratore, se constata anomalie che possono compromettere la tutela della salute, deve eliminarle senza indugio. Se non ne è autorizzato o non può provvedervi deve immediatamente annunciare le anomalie al datore di lavoro.17 17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1079). |