Ordinanza 3
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Art. 12 Volume d’aria
1 Nei locali di lavoro, ciascun lavoratore occupato deve disporre di un volume d’aria di almeno 12 m3, in caso di ventilazione artificiale sufficiente, di almeno 10 m3. 2 Le autorità prescrivono un volume d’aria superiore qualora motivi di tutela della salute lo esigano. |