Ordinanza 3
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Art. 27 Equipaggiamenti personali di protezione
1 Se non è possibile escludere del tutto o parzialmente danni alla salute mediante provvedimenti tecnici od organizzativi, il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori equipaggiamenti personali di protezione ragionevoli ed efficaci. Inoltre, deve provvedere affinché tali dispositivi siano sempre in perfetto stato e pronti all’uso.22 2 Un equipaggiamento personale di protezione è destinato per principio unicamente ad uso personale. Se le circostanze esigono che un’equipaggiamento personale di protezione sia utilizzato da più persone, il datore di lavoro deve adottare i debiti provvedimenti affinché non ne risultino problemi di salute e di tutela della salute per i diversi utilizzatori. 3 Se è necessaria l’utilizzazione simultanea di diversi tipi di equipaggiamento personale, il datore di lavoro deve provvedere che essi siano compatibili e che la loro efficacia non venga pregiudicata. 22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1079). |