Ordinanza 3
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Art. 31 Lavabi e docce
1 Ai lavoratori vanno messi a disposizione, nelle vicinanze dei posti di lavoro e degli spogliatoi, lavabi adeguati, di regola con acqua calda e fredda, e prodotti adeguati per la pulizia personale. 2 Se, per la natura del lavoro, il lavoratore si sporca notevolmente oppure se è esposto a un calore considerevole, un numero sufficiente di docce adeguate con acqua calda e fredda, va apprestato in vicinanza degli spogliatoi. 3 Se le docce o i lavabi sono separati dagli spogliatoi, questi locali devono essere facilmente raggiungibili fra loro. |