Ordinanza 3
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Art. 32 Gabinetti
1 Un numero sufficiente di gabinetti dev’essere messo a disposizione dei lavoratori in vicinanza dei posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce o dei lavabi. 2 Il numero di gabinetti è fissato in funzione del numero di lavoratori occupati simultaneamente nell’azienda. 3 I gabinetti devono essere sufficientemente ventilati e separati dai locali di lavoro mediante atri aerabili. 4 In vicinanza dei gabinetti devono essere disposte le istallazioni adeguate e il materiale occorrente per lavare e asciugare le mani. |